I punti di forza delle assicurazioni Assiagronomi
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La polizza va nell'atto costitutivoL'articolo 9 bis d In base al dato letterale della norma, questa è una previsione (oltre alla altre ) che permette di individuare l'ente con la qualifica di società tra professionisti. Pertanto l'omissione , pur non inficiando la validità dell'atto costitutivo non consente alla società di essere annoverata fra quelle indicate come "società fra professionisti" |
Per agronomi e architetti opportunità in aumento![]() Il futuro è roseo per agronomi, architetti e geologi, mentre lo scenario è a tinte fosche per chimici e farmacisti. Secondo le previsioni dell'Isfol al 2014, nei prossimi tre anni ci saranno opportunità altalenanti per la schiera di professionisti sul mercato, che in base alle ultime rilevazioni del Censis hanno superato quota due milioni. Dall'analisi dell'Isfol - estratta dal sistema informativo delle professioni disponibile online - emerge che i risultati migliori arriveranno dalla categoria degli ingegneri. Per i "tecnici" le stime indicano un incremento occupazionale di circa l'8,4% nel periodo 2009-2014, contro un lieve peggioramento generale (-0,2%). (fonte Il Sole 24 Ore)Assicurazioni professionisti: alcune novità nel DL liberalizzazioniAnche per le assicurazioni per professionisti nel maxiemendamento sul decreto liberalizzazioni sono contenute delle novità. Nel testo approvato in Senato la settimana scorsa, per quanto riguarda le polizze dei professionisti, si mira a ottenere la trasparenza assoluta nei confronti del clienti. Con le nuove disposizioni le assicurazioni a copertura dei rischi direttamente legati allo svolgimento del lavoro dei professionisti assumono un peso sempre maggiore. Come stabilito dagli obblighi del maxiemendamento, le assicurazioni dovranno essere presentate ai clienti nel momento della determinazione del compenso e dovranno essere stipulate da nuove società professionali specializzate, con l'esplicita previsione della loro adozione nell'atto costitutivo. Il cliente, da parte sua, avrà il vantaggio di conoscere con maggiore trasparenza la natura e i massimali a tutela dei possibili danni che il professionista potrebbe provocargli nel corso del suo incarico. Queste norme sulle assicurazioni per professionisti contenute nel testo del decreto proseguono la strada già intrapresa nella manovra dello scorso Ferragosto che, nell’imporre la sottoscrizione di assicurazioni antirischi a tutte le categorie di professionisti, mirava a garantire ai clienti il diritto al risarcimento dei danni causati da possibili errori o inadempienze del professionista. Tra i professionisti che dovranno obbligatoriamente assicurarsi ci sono quelli legati all’area medica (medici, farmacisti, infermieri e assistenti sociali), quelli appartenenti all'area tecnica (ingegneri, architetti, periti agrari) e quelli dell'area economico-giuridica (commercialisti, consulenti del lavoro, notai, avvocati). I professionisti saranno liberi di scegliere con quale compagnia stipulare la polizza, tuttavia la norma ha esplicitamente previsto che le condizioni generali delle assicurazioni potranno essere negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti. In questo modo si potranno stipulare convenzioni speciali a condizioni vantaggiose a favore degli iscritti. Ad oggi non è presente un modello standard con riferimento a premi e massimali. L’obbligo di assicurarsi potrebbe portare un aumento della cause avviate per responsabilità professionale nei casi di colpa lieve o grave. (fonte: SuperMoney www.supermoney.eu) |

ella Legge sulle liberalizzazioni ha aggiunto all'art. 10 della Legge 183/2011 la lettera c-bis), per effetto della quale l'atto costitutivo della società tra professionisti deve prevedere anche " la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio della attività professionale".
